Nonostante che gli spot pubblicitari
ordinati dalle Banche e mandati in onda, presentino i loro funzionari come
consulenti precipuamente formati per consigliare benevolmente i clienti, che
costituiscono " il Sole " attorno a cui ruotano le banche, la verità
è tutt'altra.
Da almeno un ventennio infatti la
recrudescenza della concorrenza finanziaria internazionale ha posto al primo
piano la ricerca del profitto e questa non si può soddisfare se non spellando
per benino, piumino dopo piumino, i polli che riescono ad arraffare e che nella
fattispecie trattasi di noi correntisti.
Mi è sembrato istruttivo quindi
presentare questo stralcio preso dal libro del dottor Vincenzo Imperatore[1] relativo
alla pratica delle banche volta a mandare ai clienti lettere semplici e poco
chiare quando intenzionate a modificare unilateralmente e, quasi sempre a
sfavore del correntista, le condizioni contrattuali.
Ma diamo ora la parola, pardon, la
penna, all'autore. Costui scrive infatti :
<< .. La giurisprudenza si sta
orientando a valutare come illegittima la pratica di inviare le proposte di
modifica delle condizioni con missive semplici ( .. ).
Le banche, dunque, a norma di legge,
possono apportare modifiche unilaterali al contratto solo in presenza di un
valido motivo che provi un più alto coefficiente di rischio a carico
dell’istituto, come ad esempio il caso in cui la garanzia offerta dal cliente
avesse una diminuzione di valore oppure il rating dell’azienda peggiorasse. Ma
per essere legittime, le modifiche devono essere comunicate al cliente personalmente
e in modo formale, con adeguato preavviso e con l’avvertenza esplicita che,
qualora il cliente volesse recedere dal contratto, potrebbe farlo prima
dell’entrata in vigore della modifica. La legge insomma è dalla parte del
correntista e le banche lo sanno, per questo tentano di sistemare in maniera
subdola posizioni palesemente irregolari, che non hanno rispettato i criteri
minimi di legittimità.
C’è quindi un principio giuridico generale
che stabilisce che ogni modifica perpetrata in modo unilaterale senza
giustificato motivo rappresenta una grave irregolarità. Se denunciata, può
rendere addirittura nullo il contratto. A garanzia del cliente esiste inoltre
il cosiddetto «principio di continuità», che rappresenta un altro straordinario
strumento dalla parte del correntista che spesso subisce in silenzio e senza
aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva.
Il principio di continuità è stato
inserito come aspetto fondamentale all’interno del regolamento comunitario che
doveva disciplinare il passaggio alla moneta unica. L’introduzione dell’euro, a
partire da questo principio, non poteva essere invocata da nessuno come
occasione per venir meno ai propri obblighi contrattuali, regolarmente
sottoscritti, o per imporre una rinegoziazione di rapporti contrattuali
preesistenti. Il principio giuridico di continuità può esser fatto valere anche
nel caso in cui una banca venga acquisita oppure sia inglobata da un’altra. E'
come quando abiti in affitto e il proprietario di casa vende l’appartamento.
L'inquilino deve poter conoscere con
tempestività il nuovo creditore. Lo stesso vale per la banca, pena la possibile
nullità del contratto. .. >>
Capito dunque come stanno le cose? Ma
non è finita qui. Abbiamo altre chicche che Vi proporremo in altri
articoli. Volete sapere di che si tratta? Seguitemi!
[1] Vincenzo Imperatore, Io so e ho le
prove, Milano IV Edizione 2014, Chiarelettere Editore s.r.l.
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